Acconto IMU e TASI

Scadenze IMU E TASI
Il 18 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto 2018 di IMU e TASI.
Soggetto passivo IMU e TASI è il proprietario dell’immobile o il titolare di altri diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).
Le aliquote sono fissate con delibera comunale.
Una quota della TASI è a carico dell’occupante l’immobile (ad esempio dall’inquilino) con alcune eccezioni: se l’immobile è adibito ad abitazione principale dall’occupante e se rientra nelle categorie catastali non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) oppure se l’immobile è stato occupato per meno di sei mesi nell’anno.
La percentuale della quota TASI dovuta dall’inquilino è stabilita con delibera comunale, in mancanza di questa, la quota è pari al 10% della tassa (il 90% rimane a carico del possessore).
In caso di decesso del proprietario, l’erede dovrà pagare IMU e TASI in nome del defunto fino alla data del decesso, in nome proprio (se accetta l’eredità) del decesso. Indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione di successione (che deve avvenire entro 12 mesi dal decesso) la soggettività passiva decorre dalla data del decesso, ma condizione fondamentale per essere considerato soggetto passivo è “l’accettazione dell’eredità”. Il versamento per conto del de cuius va fatto con F24 indicando nel campo “coobbligato” il codice fiscale dell’erede che provvede al versamento (in caso di più eredi basta che vi provveda uno solo di essi per liberare anche gli altri).
È riconosciuto uno sconto del 50%:
• per i fabbricati ceduti in comodato gratuito tra genitori e figli ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• per l’immobile dichiarato inagibile/inabitabile;
• per l’immobile dichiarato di interesse storico/artistico.
Per gli immobili a canone concordato è previsto uno sconto IMU e TASI del 25%.
L’amministratore di condominio è chiamato a liquidare e versare IMU e TASI per il 2018 dovute sulle parti comuni di cui all’art. 1117 del Codice civile e dotate di autonoma rendita catastale (quindi, ad esempio, l’alloggio del portiere, il sottotetto di proprietà condominiale, il locale destinato alla custodia degli attrezzi condominiali, ecc.).
Per i fabbricati di categoria catastale D privi di rendita catastale, la base imponibile è determinata – alla data d’inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione – dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc., sono esenti sia IMU sia TASI (salvo in caso d’uso promiscuo, ossia il caso in cui l’ente utilizzi l’immobile anche per lo svolgimento di attività “commerciale”). In caso di uso promiscuo, l’esenzione dai due tributi è proporzionale all’utilizzazione NON commerciale dell’immobile stesso.
Pagamenti:
Il Legislatore ha previsto, in via generale, un importo minimo di versamento di 12 euro, demandando i Comuni a deliberare al riguardo. Nei comuni che non è stato emanato nessuna delibera, l’importo minimo da versare è quello stabilito dal Legislatore nazionale, ossia 12 euro. Al riguardo è bene tener presente che l’importo minimo è riferito all’imposta complessiva,  da considerarsi tra comproprietari, coinquilini, ecc., ed è riferito a tutti gli immobili situati nello stesso comune.
Il versamento va fatto con F24 o bollettino di c/c. Nel caso si vogliano utilizzare crediti in compensazione, bisogna utilizzare il modello F24 telematico.
I residenti all’estero versano con F24 telematico oppure con bonifico a favore del comune di ubicazione degli immobili.
I titolari di partita IVA devono sempre utilizzare l’F24 telematico.

Scadenze IMU E TASI
Il 18 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto 2018 di IMU e TASI.
Soggetto passivo IMU e TASI è il proprietario dell’immobile o il titolare di altri diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).
Le aliquote sono fissate con delibera comunale.
Una quota della TASI è a carico dell’occupante l’immobile (ad esempio dall’inquilino) con alcune eccezioni: se l’immobile è adibito ad abitazione principale dall’occupante e se rientra nelle categorie catastali non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) oppure se l’immobile è stato occupato per meno di sei mesi nell’anno.
La percentuale della quota TASI dovuta dall’inquilino è stabilita con delibera comunale, in mancanza di questa, la quota è pari al 10% della tassa (il 90% rimane a carico del possessore).
In caso di decesso del proprietario, l’erede dovrà pagare IMU e TASI in nome del defunto fino alla data del decesso, in nome proprio (se accetta l’eredità) del decesso. Indipendentemente dal momento della presentazione della dichiarazione di successione (che deve avvenire entro 12 mesi dal decesso) la soggettività passiva decorre dalla data del decesso, ma condizione fondamentale per essere considerato soggetto passivo è “l’accettazione dell’eredità”. Il versamento per conto del de cuius va fatto con F24 indicando nel campo “coobbligato” il codice fiscale dell’erede che provvede al versamento (in caso di più eredi basta che vi provveda uno solo di essi per liberare anche gli altri).
È riconosciuto uno sconto del 50%:
• per i fabbricati ceduti in comodato gratuito tra genitori e figli ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• per l’immobile dichiarato inagibile/inabitabile;
• per l’immobile dichiarato di interesse storico/artistico.
Per gli immobili a canone concordato è previsto uno sconto IMU e TASI del 25%.
L’amministratore di condominio è chiamato a liquidare e versare IMU e TASI per il 2018 dovute sulle parti comuni di cui all’art. 1117 del Codice civile e dotate di autonoma rendita catastale (quindi, ad esempio, l’alloggio del portiere, il sottotetto di proprietà condominiale, il locale destinato alla custodia degli attrezzi condominiali, ecc.).
Per i fabbricati di categoria catastale D privi di rendita catastale, la base imponibile è determinata – alla data d’inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione – dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc., sono esenti sia IMU sia TASI (salvo in caso d’uso promiscuo, ossia il caso in cui l’ente utilizzi l’immobile anche per lo svolgimento di attività “commerciale”). In caso di uso promiscuo, l’esenzione dai due tributi è proporzionale all’utilizzazione NON commerciale dell’immobile stesso.
Pagamenti:
Il Legislatore ha previsto, in via generale, un importo minimo di versamento di 12 euro, demandando i Comuni a deliberare al riguardo. Nei comuni che non è stato emanato nessuna delibera, l’importo minimo da versare è quello stabilito dal Legislatore nazionale, ossia 12 euro. Al riguardo è bene tener presente che l’importo minimo è riferito all’imposta complessiva,  da considerarsi tra comproprietari, coinquilini, ecc., ed è riferito a tutti gli immobili situati nello stesso comune.
Il versamento va fatto con F24 o bollettino di c/c. Nel caso si vogliano utilizzare crediti in compensazione, bisogna utilizzare il modello F24 telematico.
I residenti all’estero versano con F24 telematico oppure con bonifico a favore del comune di ubicazione degli immobili.
I titolari di partita IVA devono sempre utilizzare l’F24 telematico.

2018-06-08T11:30:45+00:008 Giugno 2018|Articoli, Fiscale, Novità, scadenze, approfondimenti...|

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