Lotta alla corruzione, il whistleblower

Nella lotta contro la corruzione e la legalità incontriamo il termine Whistleblowing che deriva dall’inglese “to blow the whistle”, letteralmente “soffiare nel fischietto”, un chiaro riferimento all’arbitro che fischiando segnala un’inosservanza del regolamento sportivo, è un sistema di tutela del dipendente, ovvero il “whistleblower” (“soffiatore nel fischietto”), che segnala un qualsiasi atto di illegalità come una disfunzione, un’irregolarità, un illecito amministrativo, cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Lo scopo normativo originario era chiaramente quello di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei dipendenti pubblici sui binari della legalità, attraverso una fattiva collaborazione tra amministrazione e dipendenti (Legge 190 del 2012).

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 che, oltre a modificare la normativa del whistleblowing nel settore pubblico, introduce la tutela per il dipendente che segnala illeciti anche nel settore privato.

Esempi di illeciti che possono essere segnalati:

  • frode all’interno ai danni o ad opera dell’organizzazione;
  • danno ambientale;
  • falsa comunicazione sociale;
  • negligenza medica;
  • illecita operazione finanziaria;
  • minaccia alla salute;
  • caso di corruzione o concussione etc.

La disciplina stabilisce che colui che segnala illeciti (ovvero il whistleblower) non può essere soggetto a sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposto ad altre misure organizzative, che hanno un effetto negativo sulle condizioni di lavoro, colui il quale si è trovato a conoscenza di condotte illecite ravvisate nell’ambito del proprio rapporto di lavoro; stabilisce inoltre che l ‘eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall’interessato o dai sindacati all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che a sua volta ne dà comunicazione agli organismi di garanzia.

Per nessun motivo si può rivelare l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori. Nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’art. 39 del Codice di procedura penale. Per maggior tutela della riservatezza del whistleblower, a decorrere dal 6 febbraio 2018 l’ANAC ha reso operativa l’omonima applicazione informatica (Whistleblower), per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa, delle segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici e privati.

La Proposta di direttiva della Commissione Europea del 23 aprile 2018, che deve ancora essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio, mira a fornire maggior protezione ai whistlebowers e prevede che le società private con oltre 50 dipendenti o un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e le Amministrazioni Pubbliche (nelle città con oltre 10mila abitanti) devono stabilire dei meccanismi di segnalazione che garantiscano la riservatezza, obblighi di feedback e misure per evitare ritorsioni. I campi di applicazione della legislazione saranno diversi, dagli appalti pubblici ai servizi finanziari, riciclaggio di denaro, la sicurezza nei trasporti, l’ambiente, il nucleare, l’alimentazione.

La Commissione ritiene necessario procedere in base ai diritti umani e civili garantiti dall’UE quali:

la libertà di espressione; il diritto all’informazione; il diritto a condizioni di lavoro eque e giuste; il diritto al rispetto per la vita privata di ciascun individuo; il diritto alla protezione dei dati personali; il diritto alla salute; alla protezione ambientale; il diritto della “buona amministrazione”.

I meccanismi di segnalazione prevedono come primo step un canale di comunicazione interna, cui segue la segnalazione alle autorità competenti e in casi estremi, la divulgazione all’opinione pubblica attraverso i media. A questo si aggiunge un sistema di prevenzione delle ritorsioni e protezione, con accesso a una consulenza gratuita per l’informatore e a mezzi di ricorso adeguati. La procedura obbligherebbe inoltre gli Stati membri a tenere nota di tutte le segnalazioni ricevute, in qualsiasi formato ed inviarle alla Commissione Europea annualmente, e a rivedere tutte le procedure al minimo ogni due anni perché siano sempre aggiornate.

Riferimenti normativi e prassi

  • D.Lgs. 231/2001 (tre nuovi commi all’art. 6 che disciplina i modelli organizzativi e di gestione);
  • articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
  • Legge 190 del 2012;
  • determinazione n. 6 del 28/04/2015 linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
  • Legge 3 novembre 2017 n. 179 pubblicata in GU il 14/12/2017;
  • proposta di Direttiva della Commissione Europea per difendere chi denuncia corruzione e illegalità sul posto di lavoro del 23/04/2018.
2018-06-18T10:35:09+00:008 Giugno 2018|Articoli|

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